Accordo

Art. 5

In vigore dal 1 nov 2003
Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione. Non si possono assolvere con servizi regolari necessità già assicurate soddisfacentemente da servizi ferroviari e stradali già esistenti. l'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per 1a parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo. L' autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo, saranno rilasciate dalle due Parti contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa, rilasciata dall'Autorità competente.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-5

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