Accordo
Art. 28
In vigore dal 1 nov 2003
È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:
a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli ;
c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dal l' o l'esenzione da autorizzazione nei trasporto bilaterale;
d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio;
e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
e) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.
Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-28