Accordo
Art. 25
In vigore dal 1 nov 2003
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente i7 giorno dei pagamenti stessi.
I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-25