Accordo

Art. 26

In vigore dal 1 nov 2003
In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle seguenti sanzioni a) avvertimento; b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti c) o d); c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci nel Paese ove è stata commessa l'infrazione; d) una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del vettore, in caso di trasporto di viaggiatori.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-26

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