Accordo

Art. 21

In vigore dal 1 nov 2003
Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti dogananli senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo