Accordo

Art. 17

In vigore dal 1 nov 2003
I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo