Accordo

Art. 19

In vigore dal 1 nov 2003
I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo