Accordo
Art. 14
In vigore dal 1 nov 2003
Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:
1) i trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
3) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie;
4) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
5) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenenti;
6) i trasporti postali;
7) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
8) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;
9) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
10) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
11) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
12) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporta di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonché il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
13) i trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;
14) i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione;
15) i trasporti di api e avannotti;
16) i veicoli adibiti al soccorso di veicoli in avaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-14