Accordo
Art. 9
In vigore dal 1 nov 2003
Per effettuare il servizio a navetta, di cui ai precedente , tra due località, una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.
L'autorizzazione è attribuita alte imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.
La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richiesti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.
L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-9