Accordo

Art. 8

In vigore dal 1 nov 2003
Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorna previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti contraenti. Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo