Accordo
Art. 8
In vigore dal 1 nov 2003
Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorna previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-8