Accordo

Art. 3

In vigore dal 1 nov 2003
Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite. I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessità del traffico. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purchè vi siano posti liberi.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo