Accordo
Art. 1
In vigore dal 1 nov 2003
Allegato
A C C 0 R D 0
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo 1e modalità stabilite nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-1