Accordo

Art. 4

In vigore dal 1 nov 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo