Accordo
Art. 4
In vigore dal 1 nov 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-4