Accordo

Art. 6

In vigore dal 1 nov 2003
Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo