Accordo

Art. 10

In vigore dal 1 nov 2003
Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionare il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti: a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: - vuoto, - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nei quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di, immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-10

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