Accordo

Art. 13

In vigore dal 1 nov 2003
L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Passe, salvo quanto disposto dai successivi e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all', sull'esenzione del l'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo