Accordo
Art. 12
In vigore dal 1 nov 2003
Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.
La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione richiesta.
L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-12