Accordo

Art. 15

In vigore dal 1 nov 2003
L' autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle parti stesse, non sano soggetti ad autorizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-15

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