Accordo
Art. 20
In vigore dal 1 nov 2003
I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.
La Commissione Mista indicata nell' potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-20