Accordo
Art. 16
In vigore dal 1 nov 2003
Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.
È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-16