Accordo

Art. 2

In vigore dal 1 nov 2003
Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone (autobus).
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-2

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