Accordo
Art. 29
In vigore dal 1 nov 2003
Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti secondo la legislazione nazionale di ciascun Paese ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di approvazione.
I1 presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se una delle Parti contrenti non lo denuncia prima di tre mesi dalla scadenza.
Fatto a Tirana il 5.4.1993 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, facenti tutti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ALBANIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-29