Accordo

Art. 29

In vigore dal 1 nov 2003
Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti secondo la legislazione nazionale di ciascun Paese ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di approvazione. I1 presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se una delle Parti contrenti non lo denuncia prima di tre mesi dalla scadenza. Fatto a Tirana il 5.4.1993 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, facenti tutti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ALBANIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993. — Testo vigente | Portale Normativo