Convenzione
Art. 55
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità
In vigore dal 3 set 2003
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità
1. Si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario gli della presente Convenzione inoltre le agevolazioni i privilegi e le immunità ditali Uffici consolari sono regolate dagli della presente Convenzione.
2. Gli comma 3, 24, 31 e 32, comma 1 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli .
3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Le trasmissioni di valigie consolari tre due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.
Storico versioni
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