Convenzione

Art. 55

Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità

In vigore dal 3 set 2003
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità 1. Si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario gli della presente Convenzione inoltre le agevolazioni i privilegi e le immunità ditali Uffici consolari sono regolate dagli della presente Convenzione. 2. Gli comma 3, 24, 31 e 32, comma 1 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli . 3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tre due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo