Convenzione
Art. 54
Diritti e tasse consolari
In vigore dal 3 set 2003
Diritti e tasse consolari
1. L'Ufficio consolare, nell'esercizio delle proprie funzioni, può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previste al comma 1 del presente articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
3. Lo Stato di residenza consente all'ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei comma precedenti nel proprio conto bancario ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-54