Convenzione
Art. 51
Decesso a bordo della nave
In vigore dal 3 set 2003
Decesso a bordo della nave
In caso di decesso o sparizione a bordo della nave dello Stato di invio del comandante o di un membro dell'equipaggio che non siano cittadini dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto di predisporre l'inventano degli effetti, valori e altri oggetti lasciati a bordo dalla persona deceduta o sparita e di adottare tutte le misure necessarie per la conservazione ditali beni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-51