Convenzione
Art. 47
Assistenza alle navi
In vigore dal 3 set 2003
Assistenza alle navi
1. Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si trovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza.
2. Il funzionario consolare ha il diritto di incontrare il Comandante e i membri dell'equipaggio, a bordo della nave o altrove, e di comunicare con loro. Il Comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di recarsi liberamente all'Ufficio consolare dello Stato di invio e di comunicare con questo.
3. Il funzionario consolare può richiedere l'assistenza delle autorità dello Stato di residenza per l'esercizio delle sue funzioni relative a tutte le questioni concernenti una nave dello Stato di invio, il comandante, i membri dell'equipaggio ed il carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-47