Convenzione

Art. 45

Funzioni relative allo stato civile

In vigore dal 3 set 2003
Funzioni relative allo stato civile 1. Il funzionario consolare: a) redige e inscrive nei registri gli atti dello stato civile relativi ai cittadini dello Stato d'invio e riceve, richiede e trasmette le comunicazioni ed i documenti in materia; b) celebra matrimoni e registra divorzi qualora previsto dalle leggi dello Stato d'invio, alla condizione che entrambi i coniugi siano cittadini dello Stato di invio; c) può richiedere alle competenti Autorità locali dello Stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità previste dalla legislazione dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-45

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