Convenzione

Art. 40

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 3 set 2003
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio 1. Il funzionario consolare può liberamente comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e recarsi presso gli stessi. 2. Le autorità competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile il contatto e la comunicazione dei funzionari consolari dello Stato d'invio con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato di residenza, la ricerca di cittadini dello Stato di invio di cui si siano perse le tracce e, in caso di catastrofe o di altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-40

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Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo