Convenzione
Art. 39
Funzioni consolari
In vigore dal 3 set 2003
Funzioni consolari
Sono funzioni consolari, in base alle disposizioni contenute negli articoli della presente Convenzione:
a) difendere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio nonché, in generale, i diritti e gli interessi dello Stato di invio;
b) promuovere lo sviluppo dei rapporti commerciali, economici, culturali e scientifici tra le Parti Contraenti, nonché lo sviluppo di relazioni di amicizia tra di esse, nei diversi modi, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
c) accertare con ogni mezzo lecito le condizioni e gli avvenimenti della vita commerciale, economica, cultuale e scientifica nello Stato di residenza e informare a questo proposito lo Stato di invio;
d) emettere, annullare, correggere, ritirare, sequestrare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio, nonché emettere, rinnovare o annullare visti o documenti corrispondenti alle persone che intendono recarsi nello Stato di invio;
e) assicurare aiuto e collaborazione ai cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio;
f) individuare, con l'ausilio degli organi competenti dello Stato di residenza, la residenza di cittadini dello Stato di invio quando siano in gioco interessi patrimoniali di questi o altri interessi;
g) svolgere attività notarili, di registrazione di atti di stato civile o altre attività similari, nonché esercitare altre funzioni di carattere amministrativo, a condizione di non contravvenire in alcun modo alla legislazione dello Stato ospitante;
h) legalizzare documenti;
i) tutelare gli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio in caso di successione mortis causa sul territorio deLlo Stato di residenza e in conformità con la legislazione di quest'ultimo;
j) tutelare, nei limiti fissati dalla legislazione dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e di altre persone incapaci, cittadini dello Stato di invio, in particolare nei casi in cui si renda necessaria per queste persone l'istituzione di una qualunque forma di tutela o curatela;
k) assicurare, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, la debita rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio presso organi giudiziari o ogni altro organo competente dello Stato di residenza al fine di ottenere, in conformità con la legislazione dello Stato di residenza, provvedimenti relativi alle misure preventive a salvaguardia di diritti ed interessi di questi cittadini qualora, essendo assenti o per motivi di altro genere, essi non possano esercitare tempestivamente la difesa dei loro diritti e interessi;
l) trasmettere atti giudiziari e non, diretti ai cittadini dello Stato di invio, e eseguire commissioni rogatorie relative a procedimenti civili e commerciali in conformità agli accordi internazionali vigenti tra le Parti Contraenti o, in mancanza di questi, in ogni altro modo che non sia in contrasto con (a legislazione dello Stato di residenza;
m) esercitare il diritto di controllo e di ispezione, previsti dalla legislazione dello Stato di invio, sulle navi e aeromobili di quest'ultimo, nonché sui loro equipaggi;
n) assistere le navi e gli aeromobili di cui alla lettera m) del presente articolo, nonché i loro equipaggi, ricevere notifiche relative alla navigazione di questi, esaminare e compilare documenti di bordo e, fatti salvi i diritti degli organi competenti dello Stato ospitante, investigare su eventuali incidenti occorsi in navigazione, contribuire alla risoluzione di qualunque controversia che dovesse intervenire tra il comandante e gli altri membri dell'equipaggio, in conformità della Legislazione dello Stato di invio;
o) svolgere tutte le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio all'ufficio consolare che non siano vietate dalLa legislazione dello Stato di residenza o alle quali non si opponga lo Stato di residenza ovvero che siano previste da accordi internazionali in vigore tra le Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-39