Convenzione

Art. 34

Norme particolari relative alle attività lucrative

In vigore dal 3 set 2003
Norme particolari relative alle attività lucrative 1. I funzionari consolari non possono svolgere nello Stato di residenza attività professionali o commerciali per proprio utile personale. 2. Non godono dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione: a) gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio per quanto riguarda le attività lucrative private da essi svolte nello Stato di residenza; b) i membri della famiglia delle persone di cui alla lettera a) del presente comma e i membri del loro personale privato; c) i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che svolgono in proprio attività lucrative private nello Stato di residenza. 3. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-34

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