Convenzione
Art. 38
Rapporti con le autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 3 set 2003
Rapporti con le autorità dello Stato di residenza
I funzionari consolari, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono rivolgersi:
a) alle autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare;
b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza nonché dagli accordi internazionali pertinenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-38