Convenzione

Art. 42

Funzioni notarili

In vigore dal 3 set 2003
Funzioni notarili 1. Il funzionario consolare, in conformità con la legislazione dello Stato di invio, ha il diritto di esercitare attività notarili ad eccezione degli atti tra cittadini dello stato di residenza e di atti destinati ad avere effetti giuridici nello Stato di residenza. 2. Gli atti notarili formati da un funzionario consolare hanno lo stesso valore giuridico ed efficacia probatoria di attività notarili compiute dagli organi competenti dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-42

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Funzioni notarili (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo