Convenzione

Art. 41

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti

In vigore dal 3 set 2003
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti 1. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle competenti Autorità dello Stato di residenza qualora nella sua circoscrizione consolare un cittadino dello Stato d'invio è assoggettato a qualunque forma di privazione della libertà, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle misure relative. L'informazione deve indicare le generalità complete dell'interessato, i motivi del provvedimento, il tempo ed il luogo di detenzione nonché l'indirizzo del funzionario che ha adottato o approvato il provvedimento. 2. Il cittadino dello Stato d'invio assoggettato a qualunque forma di restrizione della libertà ha il diritto di inviare qualsiasi comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio. Tale comunicazione viene trasmessa tempestivamente dalle Autorità competenti dello Stato di residenza. L'ufficio consolare dello Stato d'invio ha il diritto di inviare qualsiasi comunicazione al cittadino di detto Stato, che sia stato soggetto a restrizioni della libertà in qualsiasi forma. Tale comunicazione è trasmessa tempestivamente dalle Autorità dello stato di residenza. 3. Il funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino dello Stato d'invio assoggettato a qualunque forma di restrizione della libertà, di intrattenersi e mantenere i contatti con lui, di provvedere alla sua rappresentanza legale. Il diritto ad effettuare la prima visita è accordato ai funzionari consolari nel termine massimo di 5 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui il cittadino è stato assoggettato a qualunque forma di privazione della sua libertà. Le visite successive saranno permesse almeno due volte al mese, dopo la prima visita. 4. Il funzionario consolare si asterrà da ogni intervento a favore del cittadino dello Stato di invio assoggettato a qualunque forma di privazione della libertà se questi vi si oppone in presenza del funzionario stesso. Le Autorità competenti, dello stato di residenza informano i cittadini dello Stato di invio assoggettati a misure privative di libertà o sottoposti a giudizio o ad altri procedimenti dei loro diritti in base alle disposizioni del presente articolo, facendone registrazione agli atti. 5. Dopo la sentenza il funzionario consolare ha diritto di visitare il cittadino dello Stato d'invio che sconta la pena in detenzione. 6. Ai fini del presente articolo ogni riferimento a persona assoggettata a qualunque forma di restrizione della libertà indica la persona detenuta, arrestata o assoggettata a qualsiasi altra forma di limitazione della sua libertà personale, inclusa la persona detenuta in pendenza di giudizio o in esecuzione di una condanna penale nel territorio dello Stato di residenza. 7. I diritti previsti dal presente articolo sono esercitati conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, alla condizione, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire di realizzare pienamente le finalità per le quali i diritti previsti dal presente articolo vengono accordati.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-41

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