Convenzione
Art. 36
Esercizio delle funzioni consolari
In vigore dal 3 set 2003
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni consolari sono esercitate dagli Uffici Consolari.
Esse possono anche essere esercitate dalla missione diplomatica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica dello Stato d'invio.
3. I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata.
4. Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:
a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.
5. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, le immunità ed i privilegi continuano a sussistere senza limiti di durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-36