Convenzione
Art. 35
Cittadini e residenti permanenti dello Stato di residenza
In vigore dal 3 set 2003
Cittadini e residenti permanenti dello Stato di residenza
I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari ed i membri delle loro famiglie, che siano cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, nonché i membri del personale privato, godono delle agevolazioni, privilegi e immunità solo nella misura in cui esse sono loro concesse dallo Stato di residenza.
Quest'ultimo Stato, tuttavia, esercita la propria giurisdizione nei confronti di tali persone in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-35