Convenzione
Art. 32
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
In vigore dal 3 set 2003
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
2. I locali consolari non devono essere usati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. La disposizione del comma 2 del presente articolo non esclude la possibilità che vengano aperti uffici ed ospitati altri enti od istituzioni in parti dell'edificio in cui sono situati i locali consolari, a condizione che i locali ad essi destinati siano separati da quelli usati da quello dell'Ufficio consolare. In tal caso i locali destinati ai suddetti uffici, istituzioni o enti, ai fini della presente convenzione, non sono considerati costituire parte dei locali consolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-32