Convenzione
Art. 27
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonché i membri della loro famiglia che non esercitano attività lucrative nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini dello Stato di residenza nè stabilmente residenti in detto Stato, e
b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione è prevista da detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-27