Convenzione

Art. 26

Esenzione dal permesso di lavoro

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro relativamente all'impiego di stranieri. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-26

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Esenzione dal permesso di lavoro (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo