Convenzione
Art. 26
Esenzione dal permesso di lavoro
In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro relativamente all'impiego di stranieri.
2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-26