Convenzione

Art. 28

Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'; c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà percepite dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
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Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo