Convenzione

Art. 17

Esenzione fiscale dei locali consolari

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per ciò che riguarda: a) l'acquisizione della proprietà, possesso o godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, in conformità con la legislazione dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dalle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o esportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto ditale Stato.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-17

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Esenzione fiscale dei locali consolari (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo