Convenzione

Art. 25

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di residenza o di soggiorno

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di residenza o di soggiorno 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ad un membro della sua famiglia.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-25

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Esenzione dalla registrazione e dal permesso di residenza o di soggiorno (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo