Convenzione

Art. 20

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

In vigore dal 3 set 2003
Inviolabilità personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari ed i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza definitiva secondo la legislazione della Parte Contraente ove è stata emessa. 3. Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a comparire davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo