Convenzione
Art. 22
Immunità dalla giurisdizione
In vigore dal 3 set 2003
Immunità dalla giurisdizione
1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:
a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio, o b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-22