Convenzione

Art. 21

Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale

In vigore dal 3 set 2003
Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti di quest'ultimo, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo