Convenzione
Art. 21
Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale
In vigore dal 3 set 2003
Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale
In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti di quest'ultimo, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-21