Convenzione
Art. 16
Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali
In vigore dal 3 set 2003
Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali
1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra le due Parti Contraenti:
a) lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, rispettare e proteggere i locali consolari nonché i beni dell'ufficio consolare e gli archivi consolari;
b) lo Stato di invio può affidare la custodia dei locali consolari e dei beni che vi si trovino nonché degli archivi consolari ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
c) lo Stato di invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. Qualora l'Ufficio consolare venga chiuso temporaneamente o definitivamente, sono applicabili le disposizioni della lettera a) del primo comma del presente articolo, inoltre:
a) se lo Stato di invio, pur non essendo rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, a quest'ufficio può essere affidata la custodia dei locali dell'Ufficio consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, esso può essere incaricato dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di quell'ufficio consolare;
b) se lo Stato d'invio non ha nè missioni diplomatiche nè altro ufficio consolare nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-16