Convenzione

Art. 16

Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali

In vigore dal 3 set 2003
Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali 1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra le due Parti Contraenti: a) lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, rispettare e proteggere i locali consolari nonché i beni dell'ufficio consolare e gli archivi consolari; b) lo Stato di invio può affidare la custodia dei locali consolari e dei beni che vi si trovino nonché degli archivi consolari ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza; c) lo Stato di invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza. 2. Qualora l'Ufficio consolare venga chiuso temporaneamente o definitivamente, sono applicabili le disposizioni della lettera a) del primo comma del presente articolo, inoltre: a) se lo Stato di invio, pur non essendo rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, a quest'ufficio può essere affidata la custodia dei locali dell'Ufficio consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, esso può essere incaricato dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di quell'ufficio consolare; b) se lo Stato d'invio non ha nè missioni diplomatiche nè altro ufficio consolare nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.
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Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo