Convenzione

Art. 14

Inviolabilità dei locali consolari

In vigore dal 3 set 2003
Inviolabilità dei locali consolari 1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedere negli edifici e nelle parti degli stessi utilizzati esclusivamente per i fini dell'Ufficio consolare, e nei terreni di pertinenza degli stessi, solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio, o della persona da essi designata. In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti appropriati per assicurare la sicurezza dei locali consolari, per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita. 3. I locali consolari, l'arredamento, le proprietà nonché i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione per difesa nazionale o per pubblica utilità. Se l'esproprio è necessario a tali fini saranno adottate tutte le misure possibili per evitare che sia impedito l'esercizio delle funzioni consolari e sarà immediatamente versato allo Stato d'invio un indennizzo adeguato ed effettivo. 4. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.
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Inviolabilità dei locali consolari (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo