Convenzione
Art. 11
Locali consolari e residenze
In vigore dal 3 set 2003
Locali consolari e residenze
1. Lo stato di residenza deve prestare assistenza allo stato di invio:
a) ai fini dell'acquisizione della proprietà, affitto o acquisizione in qualsiasi altra forma da parte di quest'ultimo, in conformità con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza, in proprio o attraverso persone fisiche o giuridiche a ciò autorizzate, di:
- edifici o parti di essi destinati ai locali consolari, alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e degli altri Membri, dell'Ufficio consolare che non siano cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti in detto Stato;
- terreni per costruire locali consolari e le residenze;
b) per il rinnovo e l'adattamento di detti locali consolari, residenze o terreni ad essi destinati o la costruzione degli stessi.
2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo stato di invio dal rispetto della legislazione dello stato di residenza relativa alla localizzazione e all'architettura degli edifici nonché alla pianificazione urbanistica e di zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-11