Convenzione

Art. 6

Cittadinanza dei funzionari consolari

In vigore dal 3 set 2003
Cittadinanza dei funzionari consolari 1. Il funzionario consolare di carriera può essere solamente cittadino dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cittadinanza dei funzionari consolari (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo