Convenzione
Art. 10
Partenza dallo Stato di residenza
In vigore dal 3 set 2003
Partenza dallo Stato di residenza
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri dell'Ufficio consolare ed ai membri del personale privato che non siano cittadini dello Stato di residenza o cittadini stranieri permanentemente residenti nel suo territorio, nonché ai membri delle loro famiglie, quale sia la loro cittadinanza, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il territorio dello Stato di residenza nei termini più adeguati dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso in particolare deve, se necessario, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto occorrenti per le persone stesse ed i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza la cui esportazione sia vietata al momento della partenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-10