Convenzione

Art. 8

Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze

In vigore dal 3 set 2003
Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questo designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri dell'ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nonché ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunità e siano residenti nello Stato di residenza. 2. Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-8

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